Art. 11

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 1974
Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 (Art. 11 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.) — Testo vigente | Portale Normativo