Art. 11
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.
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