Art. 9
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 22 ago 1978
Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.
PERIODO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417
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Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.
Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli della presente legge.
L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417
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