Art. 5
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 22 ago 1978
Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417
.
Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;836#art-5