Art. 2
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
In vigore dal 1 gen 1974
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.
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