Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 1974
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
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