Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 1974
Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennità di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.
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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 (Art. 10 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.) — Testo vigente | Portale Normativo