Art. 16

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 2006
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè a quelle del materiale e degli strumenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo