Art. 18

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 1 gen 2012
Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso. Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 (Art. 18 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.) — Testo vigente | Portale Normativo