Art. 22

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

In vigore dal 7 ott 1995
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente , dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.
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