Convenzione
Art. 27
In vigore dal 18 gen 1974
1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente convenzione si estenderà a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d'autore o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all' o all', possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-27