Convenzione
Art. 30
In vigore dal 18 gen 1974
Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sarà regolata per mezzo di negoziati, sarà, a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-30