Convenzione
Art. 29
In vigore dal 18 gen 1974
1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la metà degli Stati contraenti esprimerà il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informerà il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'.
2. Ogni revisione della presente convenzione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione.
3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata;
b) la presente convenzione resterà in vigore per ciò che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-29