Convenzione
Art. 28
In vigore dal 18 gen 1974
1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'.
2. La denuncia si effettuerà mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
3. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.
4. Ciascuno degli Stati contraenti cesserà di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sarà nè parte della convenzione universale sul diritto d'autore nè membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all' dal momento in cui nè la convenzione universale sul diritto d'autore, nè la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-28