Convenzione

Art. 33

In vigore dal 18 gen 1974
1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. 2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-33

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