Art. 4

In vigore dal 18 gen 1974
Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi: 1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco; 2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-rd-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo