Art. 4
In vigore dal 18 gen 1974
Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:
1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;
2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-rd-4