Convenzione
Art. 25
In vigore dal 18 gen 1974
1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
2. In seguito, la convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-25