Convenzione
Art. 26
In vigore dal 18 gen 1974
1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente convenzione.
2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovrà essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-26