Convenzione
Art. 16
In vigore dal 18 gen 1974
1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede.
Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) per quanto riguarda l':
(i) che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;
(ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;
(iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;
(iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l'estensione della protezione stessa;
b) per quanto riguarda l', che non applicherà le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell' agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto.
2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prenderà effetto che sei mesi dopo il suo deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-16