Convenzione

Art. 14

In vigore dal 18 gen 1974
La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere: a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi; b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi; c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo