Convenzione
Art. 14
In vigore dal 18 gen 1974
La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:
a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-14