Convenzione
Art. 11
In vigore dal 18 gen 1974
Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione è riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovrà comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovrà comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, è titolare dei diritti dei predetti artisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-11