Convenzione

Art. 13

In vigore dal 18 gen 1974
Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire: a) la reemissione delle loro emissioni; b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni; c) la riproduzione: (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni; (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell' e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni; d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-13

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