Convenzione
Art. 18
In vigore dal 18 gen 1974
Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, o all', può, mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-18