Convenzione

Art. 19

In vigore dal 18 gen 1974
Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l' cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo