Convenzione

Art. 17

In vigore dal 18 gen 1974
Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell', e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalità del produttore ai fini del paragrafo 1, comma a), numeri (iii) e (iv), dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo