Titolo II
Art. 6
In vigore dal 31 ago 1973
I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo .
I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.
A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto e presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore a 16 anni.
Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dell'orientamento.
Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non più di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa farà parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria;
2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.
Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;
4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, numero 9), dell';
5) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti eletti degli studenti.
Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.
Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.
I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.
Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.
Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori.
Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le modalità di funzionamento degli organi stessi.
Saranno altresì disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali.
La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-6