Art. 9

LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

In vigore dal 31 ago 1973
A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Faranno parte del consiglio nazionale: i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ne fanno parte anche rappresentanze elettive del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica nonchè rappresentanti dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana previste dal vigente ordinamento. Il consiglio durerà in carica cinque anni; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento nazionale. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione. Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa: a) formulerà annualmente una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione; b) darà pareri in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione; c) formulerà proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati; d) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati. I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo. L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio. Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio. I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti, la ripartizione delle rappresentanze, riservando il settanta per cento del totale ai docenti, e le procedure per la elezione dei rappresentanti.
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