Titolo IV

Art. 11

In vigore dal 31 ago 1973
Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-11

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Art. 11 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo