Titolo IV
Art. 13
In vigore dal 31 ago 1973
In relazione a quanto disposto dal precedente nei
confronti del personale ivi previsto non si applicano l' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.
Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre
1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.
La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l' della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogate.
Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 1973.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-13