Titolo IV

Art. 18

In vigore dal 31 ago 1973
Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro per la pubblica istruzione. Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.
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Art. 18 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo