Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 31 ago 1973
Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-23