Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 31 ago 1973
Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.
Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente , le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-24