Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 31 ago 1973
Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483, e i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.
Il secondo comma dell' della legge 8 agosto 1972, n. 483, si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.
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