Art. 2

LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

In vigore dal 31 ago 1973
LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio. Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi. La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo