Titolo II

Art. 5

In vigore dal 31 ago 1973
L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità di cui all' della presente legge, dando alla scuola stessa caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Gli organi collegiali saranno previsti: a livello di circolo didattico e di istituto; a livello distrettuale; a livello provinciale; a livello nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-5

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