Art. 1
LEGGE 30 luglio 1973, n. 477
In vigore dal 24 giu 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:
a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università";
b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonchè al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;
c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;
d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
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