Titolo III

Art. 10

In vigore dal 31 ago 1973
Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell' dovrà stabilire: 1) la ristrutturazione delle carriere; la istituzione e il riordinamento dei ruoli, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale; l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti. Saranno istituiti a livello provinciale e a livello regionale organi collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del consiglio di amministrazione della pubblica istruzione nei confronti del personale non insegnante. Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche; 2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori; 3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere. Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito. Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali; 4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente; 5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale. Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere; 6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell' della presente legge; 7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-10

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