Titolo IV
Art. 14
In vigore dal 31 ago 1973
Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all' della presente legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.
Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.
Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-14