Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 31 ago 1973
I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.
Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano.
Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.
L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.
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