Titolo II
Art. 8
In vigore dal 31 ago 1973
A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.
Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di, ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa, in relazione all', secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto, da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggerà inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.
Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.
Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulerà una valutazione sull'andamento generale della attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.
Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.
Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando, almeno il 50 per cento del totale ai docenti.
Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farine parte.
Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle di Aosta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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