Titolo IV

Art. 25

In vigore dal 31 ago 1973
All'onere derivante dal precedente , valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto a lire 3 miliardi del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477#art-25

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Art. 25 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo