Accordo
Art. 6
In vigore dal 3 lug 1973
1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.
2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sarà depositato nel Paese ospitante presso la autorità competente o presso l'organismo da essa designato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-6