Accordo

Art. 1

In vigore dal 3 lug 1973
TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Accordo europeo sul collocamento alla pari Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri allo scopo, in particolare, di favorire il loro progresso sociale; Constatando che in Europa, un numero crescente di giovani, soprattutto donne, si recano all'estero per essere collocati alla pari; Considerando che, senza voler fare alcuna valutazione critica su questo sistema largamente diffuso, conviene definire ed armonizzare le condizioni di collocamento alla pari in tutti gli Stati membri; Considerando che il collocamento alla pari solleva, negli Stati membri, un importante problema di carattere sociale, che comporta implicazioni giuridiche, morali, culturali ed economiche che va oltre i confini nazionali ed assume perciò carattere europeo; Considerando che le persone collocate alla pari costituiscono una categoria specifica non appartenente nè alla categoria degli studenti nè a quella dei lavoratori, pur avendo molto in comune con entrambe, e che è di conseguenza utile prevedere per esse delle disposizioni adeguate; Riconoscendo, in particolare, la necessità di assicurare alle persone collocate alla pari una protezione sociale adeguata ed ispirata a principi contenuti nella Carta Sociale Europea; Considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per un lungo periodo del sostegno familiare e che in quanto tali devono essere oggetto di particolare protezione sia per quanto riguarda le condizioni materiali che morali esistenti nel Paese ospitante; Considerando che solo le autorità pubbliche possono assicurare in pieno l'attuazione ed il controllo dell'applicazione dei principi così enunciati; Convinti della necessità di tale coordinamento nell'ambito del Consiglio d'Europa; Hanno convenuto quanto segue: Ogni Parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo