Accordo
Art. 2
In vigore dal 3 lug 1973
1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.
2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".
Storico versioni
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