Accordo

Art. 2

In vigore dal 3 lug 1973
1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno. 2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo