Accordo

Art. 7

In vigore dal 3 lug 1973
L'accordo di cui all' precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-7

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