Accordo

Art. 3

In vigore dal 3 lug 1973
Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo