Accordo
Art. 4
In vigore dal 3 lug 1973
1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di età.
2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-4