Accordo

Art. 4

In vigore dal 3 lug 1973
1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di età. 2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo