Accordo

Art. 8

In vigore dal 3 lug 1973
1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale. 2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro. 3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione. 4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicità verranno stabilite nell'accordo di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-8

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