Accordo

Art. 10

In vigore dal 3 lug 1973
1. Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente. 2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le spese. 3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I sarà notificata da ogni Parte contraente in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-10

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