Accordo

Art. 14

In vigore dal 3 lug 1973
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante: a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo