Accordo
Art. 14
In vigore dal 3 lug 1973
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante:
a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-14