Accordo

Art. 16

In vigore dal 3 lug 1973
1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese dopo la data del deposito stesso.
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